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Si tratta di una modalità di risoluzione di determinate controversie circa la titolarità dei nomi a dominio (internet). Per saperne di più »»»
INTERNET E LA LEGGE SULLA STAMPA
Con la legge 7 marzo 2001 n. 62 sono state estese ai siti informativi presenti su Internet alcun norme contenute nella legge n. 47 del 1948 (Disposizioni sulla stampa [...]).
In particolare la legge n. 62 definisce come "prodotto editoriale" il prodotto realizzato, oltre che nelle tradizionali forme cartacee, su supporto informatico e destinato alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni. Tale definizione ha suscitato non poche critiche per la sua genericità: è : è chiaro infatti che, intesa in senso rigoroso, essa porterebbe a ritenere soggetti alla legge sulla stampa tutti i siti presenti su internet dato che, in forma più o meno organizzata, ogni sito contiene delle "informazioni" destinate alla diffusione o pubblicazione. La conseguenza che i siti che pubblicano informazioni e notizie, pur quando ciò non avvenga tramite lorganizzazione di un vero e proprio "giornale telematico", devono rispettare gli articoli 2 e 5 della legge sulla stampa.
Larticolo 2 é applicabile al "prodotto editoriale" che non abbia una propria testata e non sia diffuso al pubblico con regolarità periodica. In questo caso dovranno essere indicati "il luogo e lanno della pubblicazione; il nome e il domicilio dello stampatore e se esiste delleditore". Come si può facilmente intuire, si tratta di dati non facilmente riferibili alla realtà di Internet, soprattutto per quanto riguarda il "luogo" di pubblicazione (il luogo ove ha sede il server che mette a disposizione lo spazio web ?), il "nome dello stampatore" (il titolare del server che mette a disposizione lo spazio web ?) e "il nome delleditore" (chi redige materialmente le informazioni ?).
Linterpretazione più accreditata attualmente fa ritenere soddisfatta la previsione di legge con lindicazione del nominativo di chi cura la pubblicazione delle notizie e del soggetto che effettua il cos detto "hosting", cioé chi fornisce il server sul quale sono ospitate le pagine del sito.
Se invece la pubblicazione di notizie avviene con periodicità regolare, allora, a norma dellarticolo 5 della legge n. 47 del 1948, saranno necessari due adempimenti ulteriori: in primo luogo procedere alla registrazione della testata presso la cancelleria del Tribunale dove avviene la "pubblicazione" (verosimilmente il luogo di pubblicazione corrisponderà a quello dove si trova il server del sito); inoltre sarà indispensabile che al giornale sia preposto un "direttore responsabile", il quale dovrà essere (a norma della legge n. 69 del 1963) iscritto allalbo dei giornalisti o dei pubblicisti.
La mancata osservanza delle disposizioni ora illustrate comporta, per i casi più gravi, la pena della reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 250; in caso di violazioni di minore portata è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di L. 100.000.
Tutela dei nomi a dominio
Il Governo intende dettare una nuova disciplina per luso dei nomi a dominio. Risale infatti allaprile di questanno la presentazione di un disegno di legge n. 4594, noto come d.d.l. Passigli (dal nome del sottoscrittore della proposta), composto da due articoli: il primo vieta la registrazione di nomi di persone fisiche e giuridiche, marchi, località geografiche, cariche o enti pubblici, nonché i nomi di genere registrati al solo fine di trarre profitto o arrecare danno. In caso di indebita registrazione è prevista la condanna al risarcimento del danno in una misura non inferiore ai 30.000 euro, ferma restando ogni altra tutela prevista dallordinamento.
Il secondo articolo prevede listituzione della Anagrafe nazionale dei nomi a dominio presso lIstituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche, autorità che dovrebbe provvedere alla registrazione dei nomi a dominio secondo procedure da essa stessa definite.
Alcuni aspetti del disegno di legge sono particolarmente importanti: in primo luogo la disciplina in esso contenuta si applicherebbe ad ogni tipo di registrazione, anche se effettuata allestero e quindi prescindendo dallestensione .it. La legge, inoltre, avrebbe efficacia retroattiva e quindi risulterebbero illegittime anche le registrazioni già effettuate, ma contrastanti con le norme ora viste. In caso di rifiuto od omissione della registrazione da parte dellanagrafe, la competenza a conoscere della controversia sarebbe attribuita al Tribunale amministrativo regionale del luogo ove ha sede lanagrafe stessa.
Attualmente il disegno di legge è allesame della II Commisione Giustizia del Senato in sede referente. Per lesame del testo integrale del disegno di legge: http://www.governo.it/servizi/provvedimenti/index.asp?a=&m=4&pg=3
20.11.00 - La legge numero 675 del 1996, relativa alla tutela dei dati personali,
La legge numero 675 del 1996, relativa alla tutela dei dati personali, prevede allart. 15 ladozione di idonee e preventive misure di sicurezza al fine di evitare la perdita, la distruzione o laccesso non consentito ai dati trattati. Tali misure dovevano essere specificate tramite un regolamento da adottarsi entro 180 giorni dallentrata in vigore della così detta legge sulla privacy. A dispetto del breve termine previsto, solo con il d.p.r. 318 del luglio dello scorso anno sono state definite le misure da adottare: esse si concretizzano, relativamente ai dati trattati con strumenti informatici, nellutilizzo di password per evitare accessi non autorizzati ai file di dati, nonché nellimpiego di software capaci di impedire la corruzione dei dati tramite virus informatici; relativamente ai dati non soggetti a trattamento informatico è prevista la loro custodia in archivi ad accesso selezionato. Lart. 41 della legge 675 prevede che tali misure debbano essere applicate entro sei mesi dallentrata in vigore del regolamento; termine che coincideva con il 29 marzo del corrente anno. Il legislatore tuttavia, il 3 novembre scorso, ha emanato la legge n. 325 con cui ha fissato al prossimo 31 dicembre il termine ultimo per il rispetto delle misure previste dal d.p.r. 318. Per avvalersi di tale termine è però necessaria la redazione di un documento, avente data certa, che illustri le particolari esigenze tecniche e organizzative che giustifichino il rinvio delladozione delle misure di sicurezza.
Presto potrebbero comparire nuove estensioni nei nomi a dominio esistenti in Internet; infatti lIcann, ente statunitense preposto allassegnazione dei domini, ha recentemente individuato sette nuovi top level domains, sulla base delle proposte provenienti da operatori di tutto il mondo. Si tratta dei suffissi: .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro. LItalia aveva proposto il dominio .pid (acronimo per personal identification domain), ritenuto tuttavia non tecnicamente realizzabile dallIcann. Le prime registrazioni dei nuovi domini sono attese per lanno prossimo.
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