21 maggio 2001

VIOLENZA IN FAMIGLIA: CONTRO I SOPRUSI L’ALLONTANAMENTO CAUTELARE DALL’ABITAZIONE

La L. 154/2001 con nuovi articoli del codice penale prevede che il giudice possa ordinare a chi é causa di grave pregiudizio all’integrità fisica e morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente di cessare la condotta pregiudizievole, l’allontanamento dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dal coniuge o convivente. La nuova normativa prevede inoltre che può essere ingiunto il pagamento periodico di un assegno a favore del coniuge o dei conviventi che a causa della misura cautelare non dispongano di mezzi adeguati.

 

10 aprile 2001

INTERNET E LA LEGGE SULLA STAMPA

Con la legge 7 marzo 2001 n. 62 sono state estese ai siti informativi presenti su Internet alcun norme contenute nella legge n. 47 del 1948 (Disposizioni sulla stampa).

In particolare la legge n. 62 definisce come "prodotto editoriale" il prodotto realizzato, oltre che nelle tradizionali forme cartacee, su supporto informatico e destinato alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni. Tale definizione ha suscitato non poche critiche per la sua genericità: è : è chiaro infatti che, intesa in senso rigoroso, essa porterebbe a ritenere soggetti alla legge sulla stampa tutti i siti presenti su internet dato che, in forma più o meno organizzata, ogni sito contiene delle "informazioni" destinate alla diffusione o pubblicazione. La conseguenza che i siti che pubblicano informazioni e notizie, pur quando ciò non avvenga tramite l’organizzazione di un vero e proprio "giornale telematico", devono rispettare gli articoli 2 e 5 della legge sulla stampa.

L’articolo 2 é applicabile al "prodotto editoriale" che non abbia una propria testata e non sia diffuso al pubblico con regolarità periodica. In questo caso dovranno essere indicati "il luogo e l’anno della pubblicazione; il nome e il domicilio dello stampatore e se esiste dell’editore". Come si può facilmente intuire, si tratta di dati non facilmente riferibili alla realtà di Internet, soprattutto per quanto riguarda il "luogo" di pubblicazione (il luogo ove ha sede il server che mette a disposizione lo spazio web ?), il "nome dello stampatore" (il titolare del server che mette a disposizione lo spazio web ?) e "il nome dell’editore" (chi redige materialmente le informazioni ?).

L’interpretazione più accreditata attualmente fa ritenere soddisfatta la previsione di legge con l’indicazione del nominativo di chi cura la pubblicazione delle notizie e del soggetto che effettua il cos“ detto "hosting", cioé chi fornisce il server sul quale sono ospitate le pagine del sito.

Se invece la pubblicazione di notizie avviene con periodicità regolare, allora, a norma dell’articolo 5 della legge n. 47 del 1948, saranno necessari due adempimenti ulteriori: in primo luogo procedere alla registrazione della testata presso la cancelleria del Tribunale dove avviene la "pubblicazione" (verosimilmente il luogo di pubblicazione corrisponderà a quello dove si trova il server del sito); inoltre sarà indispensabile che al giornale sia preposto un "direttore responsabile", il quale dovrà essere (a norma della legge n. 69 del 1963) iscritto all’albo dei giornalisti o dei pubblicisti.

La mancata osservanza delle disposizioni ora illustrate comporta, per i casi più gravi, la pena della reclusione fino a due anni o la multa fino a L. 500.000; in caso di violazioni di minore portata è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di L. 100.000.


Le news precedenti

L'informatica debutta nei processi

Il Consiglio dei Ministri del 26 gennaio scorso, in attuazione della Legge Bassanini, ha approvato il "regolamento sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti". Si tratta di un provvedimento significativo per la modernizzazione e la semplificazione dei processi; il regolamento infatti prevede la creazione, accanto al fascicolo tradizionale su supporto cartaceo, di un fascicolo "informatico" nel quale inserire gli atti del processo, provenienti dalle parti o dal giudice, in formato elettronico. Sarà altresì possibile eseguire notifiche all'indirizzo di posta elettronica.

Per rendere possibile la trasmissione per via telematica di atti processuali, la cui provenienza sarà garantita dall'apposizione della firma digitale, è ora necessario attendere l'approvazione del "Regolamento tecnico di esecuzione".

Tutela dei nomi a dominio

Il Governo intende dettare una nuova disciplina per l’uso dei nomi a dominio. Risale infatti all’aprile di quest’anno la presentazione di un disegno di legge n. 4594, noto come d.d.l. Passigli (dal nome del sottoscrittore della proposta), composto da due articoli: il primo vieta la registrazione di nomi di persone fisiche e giuridiche, marchi, località geografiche, cariche o enti pubblici, nonché i nomi di genere registrati al solo fine di trarre profitto o arrecare danno. In caso di indebita registrazione è prevista la condanna al risarcimento del danno in una misura non inferiore ai 30.000 euro, ferma restando ogni altra tutela prevista dall’ordinamento.
Il secondo articolo prevede l’istituzione della “Anagrafe nazionale dei nomi a dominio” presso l’Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche, autorità che dovrebbe provvedere alla registrazione dei nomi a dominio secondo procedure da essa stessa definite.
Alcuni aspetti del disegno di legge sono particolarmente importanti: in primo luogo la disciplina in esso contenuta si applicherebbe ad ogni tipo di registrazione, anche se effettuata all’estero e quindi prescindendo dall’estensione “.it”. La legge, inoltre, avrebbe efficacia retroattiva e quindi risulterebbero illegittime anche le registrazioni già effettuate, ma contrastanti con le norme ora viste. In caso di rifiuto od omissione della registrazione da parte dell’anagrafe, la competenza a conoscere della controversia sarebbe attribuita al Tribunale amministrativo regionale del luogo ove ha sede l’anagrafe stessa.
Attualmente il disegno di legge è all’esame della II Commisione Giustizia del Senato in sede referente. Per l’esame del testo integrale del disegno di legge: http://www.governo.it/servizi/provvedimenti/index.asp?a=&m=4&pg=3

20.11.00 - La legge numero 675 del 1996, relativa alla tutela dei dati personali,

La legge numero 675 del 1996, relativa alla tutela dei dati personali, prevede all’art. 15 l’adozione di “idonee e preventive misure di sicurezza” al fine di evitare la perdita, la distruzione o l’accesso non consentito ai dati trattati. Tali misure dovevano essere specificate tramite un regolamento da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della così detta legge sulla privacy. A dispetto del breve termine previsto, solo con il d.p.r. 318 del luglio dello scorso anno sono state definite le misure da adottare: esse si concretizzano, relativamente ai dati trattati con strumenti informatici, nell’utilizzo di password per evitare accessi non autorizzati ai file di dati, nonché nell’impiego di software capaci di impedire la corruzione dei dati tramite virus informatici; relativamente ai dati non soggetti a trattamento informatico è prevista la loro custodia in “archivi ad accesso selezionato”. L’art. 41 della legge 675 prevede che tali misure debbano essere applicate entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento; termine che coincideva con il 29 marzo del corrente anno. Il legislatore tuttavia, il 3 novembre scorso, ha emanato la legge n. 325 con cui ha fissato al prossimo 31 dicembre il termine ultimo per il rispetto delle misure previste dal d.p.r. 318. Per avvalersi di tale termine è però necessaria la redazione di un documento, avente data certa, che illustri “le particolari esigenze tecniche e organizzative” che giustifichino il rinvio dell’adozione delle misure di sicurezza.

Presto potrebbero comparire nuove estensioni nei nomi a dominio esistenti in Internet; infatti l’Icann, ente statunitense preposto all’assegnazione dei domini, ha recentemente individuato sette nuovi top level domains, sulla base delle proposte provenienti da operatori di tutto il mondo. Si tratta dei suffissi: .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro. L’Italia aveva proposto il dominio .pid (acronimo per personal identification domain), ritenuto tuttavia non tecnicamente realizzabile dall’Icann. Le prime registrazioni dei nuovi domini sono attese per l’anno prossimo.

G.U. del 19.10.2000, n. 245DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2000 n.291

"Proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare." Il provvedimento stabilisce, in considerazione della data in cui è stata depositata l' istanza di vendita, le scadenze per l'allegazione della documentazione relativa al 21 ottobre 2001, al 21 dicembre 2001 ed al 21 dicembre 2002.

Corte di Cassazione Sentenza del 22/03/2000 n. 3349

Arbitrato irrituale - Arbitri - Ricorso all'opera di un consulente - Ammissibilità
Corte di Cassazione Sentenza del 14/12/1999 n. 14018
Arbitrato rituale - Deroga alla competenza giudiziaria - Accordo espresso tra le parti - Necessità - Conseguenze - Rinvio al capitolato d'appalto per le pubbliche amministrazioni - Sufficienza - Esclusione (Cpc, articolo 807; Dpr 16 luglio 1962 n. 1063)

Corte di Cassazione Sentenza del 09/02/2000 n. 1424

Marchio - Cessione - Regime anteriore al 1992 - Divieto di cessione senza il corrispondente ramo di azienda - Cessione del diritto di fabbricare e vendere esclusivamente il prodotto e dei procedimenti - Cessione del ramo di azienda - Sufficienza

Corte di Cassazione Sentenza del 03/02/2000 n. 1168

Risoluzione del contratto - Contratti a prestazioni corrispettive - Inadempienze reciproche - Giudizio di comparazione del comportamento delle parti - Rimesso al giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti

Corte di Cassazione Sentenza del 04/02/2000 n. 1231

Interpretazione del contratto - Sindacato di legittimità - Indicazione dei canoni ermeneutici violati - Specifica indicazione - Necessità

Corte di Cassazione Sentenza del 05/01/2000 n. 46

Contratti a prestazioni corrispettive - Risoluzione del contratto - Eccessiva onerosità - Parte che ha il potere di chiedere la rettifica del contratto - Esclusione del potere di chiedere la rettifica per chi sia convenuto per l'adempimento.

21 settembre 2000

Diritto d’autore: fine del software “pirata” ?

Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre è stata pubblicata la legge n. 248 del 2000 che ha modificato la normativa sul diritto di autore.
Una delle novità più importanti è contenuta nell’art. 171-bis il quale punisce la “duplicazione” di “programmi per elaboratore”: in sostanza la copiatura del software. Tale comportamento, prima dell’ultima modifica, era punibile solo quando chi effettuava la copia era intenzionato a venderla. Pertanto – ad esempio - la copia di un programma effettuata per un amico non violava l’articolo citato e non costituiva un illecito penale.
Attualmente invece anche questo comportamento può essere punito con la “reclusione da sei mesi a tre anni” e con la “multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni”.
Come si vede sono pene severe che nell’intenzione del legislatore dovrebbero ridurre drasticamente la produzione e circolazione del software “pirata”; il dubbio è, però, che chi già in precedenza commercializzava il software copiato continuerà tranquillamente a farlo, mentre qualche malcapitato si ritroverà, magari per fare un favore ad un amico, con un procedimento penale a proprio carico.

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